Le holding sono strutture societarie che presentano particolarità significative sotto il profilo della detraibilità IVA. Data la loro natura di società che detengono partecipazioni in altre imprese, il regime IVA applicabile richiede un’analisi approfondita e una gestione attenta.
Tipologie di holding e rilevanza ai fini IVA
Le holding possono essere classificate in:
- Holding pure: si limitano alla mera detenzione di partecipazioni senza interferire nella gestione delle controllate
- Holding miste: oltre a detenere partecipazioni, forniscono servizi alle società controllate o svolgono altre attività commerciali
Questa distinzione è fondamentale ai fini IVA, poiché incide direttamente sulla qualifica di soggetto passivo e sulla detraibilità dell’imposta.
Holding pure e detraibilità IVA
La mera detenzione di partecipazioni non costituisce attività economica ai fini IVA. Pertanto:
- Le holding pure non sono considerate soggetti passivi IVA
- Non hanno diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti
- Gli acquisti effettuati rappresentano spese generali non detraibili
La Corte di Giustizia UE ha più volte confermato che la semplice acquisizione e detenzione di quote societarie non costituisce sfruttamento di un bene per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.
Holding miste e detraibilità IVA
Per le holding miste la situazione è più articolata:
- Sono soggetti passivi IVA per le attività commerciali svolte
- Hanno diritto alla detrazione parziale dell’IVA
- È necessario distinguere tra costi direttamente imputabili alle attività economiche (detraibili) e quelli relativi alla mera detenzione di partecipazioni (non detraibili)
Criteri di detraibilità
La detraibilità dell’IVA per le holding miste segue queste regole:
- Detrazione integrale: per l’IVA relativa a beni e servizi utilizzati esclusivamente per operazioni soggette ad IVA
- Nessuna detrazione: per l’IVA relativa a beni e servizi utilizzati esclusivamente per operazioni esenti o non soggette
- Pro-rata: per spese promiscue, calcolato in base al rapporto tra operazioni che danno diritto a detrazione e totale delle operazioni
Prestazioni di servizi alle controllate
Quando la holding fornisce servizi di gestione, amministrazione o consulenza alle controllate:
- Diventa soggetto passivo IVA
- Le prestazioni sono soggette ad IVA (salvo specifiche esenzioni)
- L’IVA sugli acquisti direttamente collegati a tali servizi è detraibile
È importante che questi servizi siano effettivi, documentati e prestati a titolo oneroso con un corrispettivo adeguato.
Dividendi e detraibilità IVA
I dividendi percepiti dalla holding non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA. Questo comporta:
- L’IVA sugli acquisti direttamente collegati alla percezione dei dividendi non è detraibile
- I dividendi non rientrano nel calcolo del pro-rata di detrazione
Operazioni finanziarie e detraibilità
Le operazioni finanziarie realizzate dalle holding possono essere:
- Esenti da IVA (es. finanziamenti alle controllate)
- Fuori campo IVA (es. cessione di partecipazioni)
In entrambi i casi, l’IVA sugli acquisti correlati non è generalmente detraibile, salvo opzione per la tassazione delle operazioni finanziarie nei casi consentiti.
Considerazioni pratiche e ottimizzazione fiscale
Per massimizzare la detraibilità dell’IVA, è consigliabile:
- Strutturare la holding come società mista con effettiva attività di gestione delle partecipate
- Stipulare contratti di servizio con le controllate a condizioni di mercato
- Implementare una contabilità analitica che consenta di distinguere chiaramente i costi relativi alle diverse attività
- Documentare adeguatamente le prestazioni rese alle controllate
Conclusioni
La detraibilità dell’IVA per le holding rappresenta un tema complesso che richiede un’attenta pianificazione e gestione. La distinzione tra holding pure e miste è cruciale, così come l’effettività e onerosità dei servizi prestati alle controllate. Una corretta strutturazione delle attività può consentire significativi risparmi fiscali attraverso la massimizzazione della detrazione IVA.